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Violenza sessuale: in tema di valutazione della prova i costumi sessuali della vittima sono ininfluenti sulla sua credibilità  - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 2 agosto 2021, n. 30046

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 2 agosto 2021, n. 30046; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Cerroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il delitto di violenza sessuale la condotta di chi eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, senza che le condizioni e le qualità personali della persona offesa legittimino la riconduzione del fatto all'ipotesi di minore gravità, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale trova eguale riconoscimento nei confronti di chiunque, a prescindere dal motivo e dal numero dei rapporti usualmente intrattenuti.
Inoltre, In tema di valutazione della prova, i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso.


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Abitudini sessuali della vittima - Rilievo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della vittima - Esclusione - Elemento di prova per l'esistenza, reale o presunta, del consenso della stessa – Esclusione; Rif. Leg. Art. 609-bis e 612 c.p.

autore: Ferrandi Francesca