Improcedibile la domanda causa revoca del consenso della parte alle condizioni del divorzio congiunto. Tribunale di Modena 3 novembre 2020
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In ambito di revoca del consenso nel procedimento di divorzio a domanda congiunta, la sentenza del Tribunale modenese, pur prendendo in esame la precedente sentenza della Cassazione n. 19540/2018, se ne discosta e dichiara il ricorso congiunto improcedibile. Contra anche la più recente sentenza di Cassazione n. 19348 del 7/7/2021
Nel caso di specie il marito non ha revocato il consenso al divorzio e neppure all’assegno di mantenimento a favore dei figli, ma ha revocato, causa covid, unicamente una disposizione avente valore negoziale allegando un fatto sopravvenuto sul quale il collegio, privo di poteri istruttori, pur considerando i rilievi verosimili, non ha potuto fare altro che dichiarare improcedibile il ricorso.
Rif. Leg.: art. 4, comma 16 L. 898/1970 – art. 9 L. 898/1970
editor: Fossati Cesare
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