Improcedibile la domanda causa revoca del consenso della parte alle condizioni del divorzio congiunto. Tribunale di Modena 3 novembre 2020
In ambito di revoca del consenso nel procedimento di divorzio a domanda congiunta, la sentenza del Tribunale modenese, pur prendendo in esame la precedente sentenza della Cassazione n. 19540/2018, se ne discosta e dichiara il ricorso congiunto improcedibile. Contra anche la più recente sentenza di Cassazione n. 19348 del 7/7/2021
Nel caso di specie il marito non ha revocato il consenso al divorzio e neppure all’assegno di mantenimento a favore dei figli, ma ha revocato, causa covid, unicamente una disposizione avente valore negoziale allegando un fatto sopravvenuto sul quale il collegio, privo di poteri istruttori, pur considerando i rilievi verosimili, non ha potuto fare altro che dichiarare improcedibile il ricorso.
Rif. Leg.: art. 4, comma 16 L. 898/1970 – art. 9 L. 898/1970
editor: Fossati Cesare
|
Venerdì, 17 Aprile 2026
La mancata disposizione, in sede di divorzio, in merito al mutuo della ... |
|
Martedì, 7 Aprile 2026
Separazione consensuale e azioni del terzo: limiti di legittimazione e tutela dei ... |
|
Domenica, 1 Marzo 2026
Gli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione consensuale non possono essere ... |
|
Domenica, 1 Febbraio 2026
Divorzio congiunto: la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi ... |



