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Improcedibile la domanda causa revoca del consenso della parte alle condizioni del divorzio congiunto. Tribunale di Modena 3 novembre 2020

Giovedì, 22 Luglio 2021
Giurisprudenza | Divorzio | Accordi di separazione e di divorzio | Merito Sezione Ondif di Modena
Tribunale di Modena, Est. Bolondi, sentenza 3.11.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ambito di revoca del consenso nel procedimento di divorzio a domanda congiunta, la sentenza del Tribunale modenese, pur prendendo in esame la precedente sentenza della Cassazione n. 19540/2018, se ne discosta e dichiara il ricorso congiunto improcedibile. Contra anche la più recente sentenza di Cassazione n. 19348 del 7/7/2021

Nel caso di specie il marito non ha revocato il consenso al divorzio e neppure all’assegno di mantenimento a favore dei figli, ma ha revocato, causa covid, unicamente  una disposizione avente valore negoziale allegando un fatto sopravvenuto sul quale il collegio, privo di poteri istruttori, pur considerando i rilievi verosimili, non ha potuto fare altro che dichiarare improcedibile il ricorso.

 

Rif. Leg.: art. 4, comma 16 L. 898/1970 – art. 9 L. 898/1970

autore: Fossati Cesare