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PMA effettuata all'estero e diritto del minore, nato in Italia, a mantenere il cognome di entrambe le madri - Corte di Appello di Trento, decreto 30 gennaio 2020

Nel caso di specie, il minore è stato concepito con ricorso a tecniche di PMA all’estero ed è nato in Italia da una coppia di unite civilmente.
Il comune di nascita ha formato il certificato riportando le due madri e attribuendo al minore il doppio cognome e, successivamente, ha  inviato l’atto al comune di residenza delle due madri che, però, ne ha rifiutato la trascrizione.
Le madri hanno impugnato il rifiuto dinanzi al Tribunale di Rovereto che ha accolto il ricorso. La sentenza di primo grado è stata impugnata e la Corte d’Appello, con una lunga e molto articolata motivazione che tocca diversi aspetti del problema, ha confermato il provvedimento di primo grado.

Nel frattempo, la procura di Bolzano aveva presentato ricorso per la rettifica dell’atto di nascita del bambino, chiedendo di disporre la cancellazione di un genitore diverso da quello naturale e la cancellazione del relativo cognome.
Il Tribunale di Bolzano ha però dichiarato l’inammissibilità del ricorso sul principio ne bis in idem, essendo nelle more intervenuta la richiamata pronuncia della Corte d’Appello di Trento, che, pur dovendo decidere sul rifiuto della trascrizione del certificato di nascita nel comune di residenza, contestualmente ne dichiarava la corretta formazione ab origine.


Si ringrazia l'avv. Isabel Brunner, rappresentante della sezione OndiF di Bolzano

Corte di Appello di Trento, decreto 30 gennaio 2020; Pres. Creazzo, Rel. Gattiboni        per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Bolzano, decreto 18 marzo 2021; Pres. Dorfmann, Est. Tschager per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il minore nato in Italia con il ricorso alle tecniche di PMA effettuate all’estero, da una coppia di unite civilmente, ha diritto di vedersi formare un certificato di nascita riportante i nomi di entrambe le madri e di mantenere entrambi i loro cognomi, poiché il bambino rappresenta il frutto di un progetto genitoriale, quand’anche esso si sia realizzato in violazione di norme ordinarie interne che, come tali, non assurgono a principi di ordine pubblico.


PMA - Atto di nascita - Trascrizione; Rif. Leg. Art. 250 c.c., L. 40 del 2004

editor: Ferrandi Francesca