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Sଠal mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione anche in assenza di un'effettiva convivenza - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 18 maggio 2021, n. 13450

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 18 maggio 2021, n. 13450; Pres. Acierno, Rel. Cons. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 c.c., non pone l'instaurazione di un'effettiva convivenza fra i coniugi, potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sè non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Alimenti e mantenimento; Rif. Leg. Artt. 156 c.c. e 710 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca