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Ammissibile l'azione surrogatoria da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi - Tribunale Genova Sez. III, Sent., 3 marzo 2021

Giovedì, 22 Aprile 2021
Giurisprudenza | Successioni | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale Genova Sez. III, Sent., 3 marzo 2021 – Pres. Scarzella, Giud. Rel. Cannata per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.


Successione necessaria – Legittimario pretermesso – Creditore - Azione revocatoria – Rif. Leg. artt. 2900 e 557 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria