Il mantenimento del figlio si giustifica nei limiti di un percorso formativo. Trib. Bologna, 5 marzo 2021
Va revocato l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che non dimostra di non essere autonomo economicamente per ragioni non a lui addebitabili.
In particolare, se ha concluso da anni il percorso di studio e successivamente ha lavorato solo in modo saltuario, senza dimostrare di avere fatto tutti i possibili tentativi per reperire un impiego.
Una volta raggiunta la maggiore età il Giudice, "valutate le circostanze" concrete, "può" disporre a carico dei genitori il pagamento di un assegno di mantenimento, qualora non sia economicamente indipendente.
Per il principio di autoresponsabilità, l’assenza di indipendenza economica non può discendere dall’inerzia del figlio, dal quale è esigibile l’attivazione nella ricerca di un impiego al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo.
Pur non potendo il giudice prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, l'avanzare dell'età non può essere ininfluente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole.
Rif. Leg. art. 337 septies c.c.; art. 315 bis cc; art. 30 Cost.
editor: Fossati Cesare
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