Alla moglie che lascia la casa coniugale va riconosciuta l'indennità per l'indebita occupazione dell'immobile - Trib. di Torino, Sez. II civile, Sent. 16 novembre 2020 n. 3958
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In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile.
(Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la richiesta dell'uomo in merito al pagamento della metà delle rate di mutuo versate alla banca e accolto altresì la domanda della moglie circa il pagamento dell'indennità di occupazione della casa familiare.)
Separazione - Assegnazione casa coniugale – Comproprietà – Rif. Leg. art. 1102 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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