L'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16691
L'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l’habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi.
L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell’altro ex coniuge.
Il logico collegamento tra immobile e mobili ai fini di tutelare l’interesse del minore alla conservazione dell’ambiente familiare va ribadito anche se la proprietà dell’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
Divorzio - Scioglimento del matrimonio - Condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile- Assegnazione della casa familiare si estende - Mobili ed arredi - Rif. Leg. artt. 147, 155, 315-bis, 337-ter e 337-septies cod. civ.; art. 4 e 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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