Scioglimento unione civile e Reg. (CE) 2201/2003 - Trib. Bologna, sent. 25 febbraio 2021
Si ringrazia l’Avv. Carla Nassetti, membro del Direttivo ONDIF Sez. Bologna, per la segnalazione del provvedimento
Sabato, 3 Aprile 2021
Giurisprudenza
| Unioni civili
| Separazione e divorzio
| Merito
Sezione Ondif di Bologna
Una volta rinunciata alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 19 Reg. (CE) 2201/2003 e raggiunto l’accordo fra le parti in ordine alle statuizioni economiche, è possibile lo scioglimento dell’unione civile.
Unioni civili – Scioglimento - Rif. Leg. art. 19 Reg. (CE) 2201/2003, art. 1 comma 24 Legge 76/2016
editor: Cianciolo Valeria
|
Giovedì, 4 Dicembre 2025
Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale - Cass. ... |
|
Lunedì, 1 Dicembre 2025
Legittima l’iscrizione delle due madri nell'atto di nascita di minore nata in ... |
|
Mercoledì, 26 Novembre 2025
Unione civile e PMA. Il dissenso del genitore biologico non è ostativo ... |
|
Domenica, 9 Novembre 2025
Domanda giudiziale di scioglimento dell’unione civile convertita in congiunta. Tribunale di Savona, ... |



