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Violazione di domicilio se l'ex usa le chiavi appese al cancello - Cass. pen., Sez. V, Sent., 11 marzo 2021, n. 9804

Uno dei vizi di motivazione sollevati dal ricorrente, riguarda la prova del reato di violazione di domicilio. In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di esame dibattimentale, era emerso come il cancello d'ingresso alla sua proprietà potesse in realtà essere aperto e come la stessa usasse tenere appese esternamente le relative chiavi. Non di meno in sede di querela la donna aveva dichiarato che l’ex compagno aveva aperto il cancello con le chiavi dopo aver bussato. 
La sentenza tocca un profilo dove vi è contrasto, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la rilevanza del dissenso presunto ai fini della configurazione del reato; di quella volontà contraria del titolare dello ius excludendi che non sia stata esplicitata, per situazione concreta, per ignoranza o per effetto del comportamento ingannevole altrui, ma che poteva ragionevolmente presumersi (introduzione o trattenimento per fine illecito o per fine sicuramente non accetto dal legittimo titolare del diritto di esclusione).
Una parte della dottrina nega l’importanza del dissenso presunto, facendo leva su di un’argomentazione, peraltro certamente la più condivisibile in quanto rispettosa del principio di tassatività, scaturente dall’analisi dell'art. 614 cod. pen. che, richiedendo una contraria volontà "espressa o tacita" del titolare dello ius excludendi, sembrerebbe esigere sempre una manifestazione del dissenso anche se per facta concludentia.
Una tale tesi, suffragata anche dalla Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale (II, 421), trova maggior consenso anche in giurisprudenza.
Valeria Cianciolo

Mercoledì, 17 Marzo 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. pen. Sez. V, Sent., 11 marzo 2021, n. 9804 – Pres. Zaza, Cons. Rel. Pistorelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il fatto che le chiavi siano abitualmente lasciate in prossimità del cancello d'ingresso, non può far presumere una sostanziale rinuncia all'esercizio dello ius excludendi dal domicilio, segnatamente nei confronti dell'imputato, persona con cui è pacifico ed incontestato che la persona offesa non fosse in buoni rapporti al momento dei fatti.
 
Delitti contro la libertà individuale - violazione di domicilio – Rif. Leg. art. 614 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria