
Spese straordinarie azionabili direttamente versus spese oggetto di accertamento. Cass. 13 gennaio 2021 n. 379
giovedì, 21 gennaio 2021
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Legittimità
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La madre agiva per il recupero delle spese straordinarie per il figlio mediante notifica del provvedimento cautelare che stabilitva l'obbligo di rimborso della quota parte, nonché dell'atto di precetto.
Il padre interponeva opposizione e il giudice di I grado accoglieva l'opposizione sostenendo che le spese straordinarie non prevedibili richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
In sede di appello, il Tribunale accoglieva parzialmente l’impugnazione della madre e, pur avendo ridotto l'importo richiesto, confermava il precetto.
La Cassazione esprime il principio secondo cui in materia di rimborso delle spese cd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorra distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, proprio perchè prevedibili, producono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento fissato dal giudice e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità, previa un'allegazione che consenta di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono tali da recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento, le quali richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento, ove emerge il principio di adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.
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