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Alla Consulta la mancata previsione dei colloqui cui hanno diritto i detenuti all'art. 41-bis con i figli minorenni con Skype - Trib. per i minorenni di Reggio Calabria, Ord. rimessione 16 giugno 2020

Per la completezza dell’indagine svolta e per l’importanza dei temi coinvolti, si segnala all’attenzione dei lettori l’ordinanza di rimessione alla Consulta a firma dal Presidente del Trib. per i minorenni di Reggio Calabria Antonio Di Bella e pubblicata sulla GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 42 del 14 ottobre 2020.
L’assenza di una normativa d’emergenza sulla situazione sanitaria ha causato la privazione totale dell’esercizio della genitorialità da parte dei detenuti ristretti al 41- bis ord. penit.
I detenuti in regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis ord. penit. è stata totalmente esclusa da qualsiasi deroga alla disciplina dei colloqui telefonici e visivi. Solamente con la nota del DAP, del 21 marzo 2020, si è precisato che i familiari della persona ristretta al 41-bis ord. penit., in mancanza della possibilità di effettuare il colloquio visivo – uno al mese – avrebbero potuto accedere alla telefonata, che si sarebbe effettuata o presso il comando dei carabinieri o presso la struttura penitenziaria più vicina al luogo di residenza del familiare, per evitare spostamenti ulteriori fuori dalla Regione.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con nota del 27 marzo 2020, ha voluto precisare che «la concessione di un ulteriore colloquio telefonico, in aggiunta a quello sostitutivo spettante per i detenuti, sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis, co. 2 c.p.» sia da intendersi per il numero massimo di due familiari per colloquio, con esclusione della presenza dei figli minori.
Si tenga presente che la maggior parte dei detenuti al 41-bis si trovano in carceri del Nord Italia: a Parma e a Milano-Opera, si collocano la maggior parte di detenuti disabili e/o ricoverati presso reparti ospedalieri specializzati. Il più alto tasso di presenze di detenuti in 41-bis si ha con L’Aquila (n. 10 donne, di cui solo n. 4 definitive; uomini n. 153), seguito da Milano-Opera (n. 97 uomini) e da Sassari-Bancali (n. 87 uomini).
Significa che i bambini per un anno non hanno avuto contatti né fisici né visivi con il genitore.
Il Tribunale per i minorenni con l’ordinanza di rimessione del 9 giugno 2020, su sollecitazione della Procura, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l’assenza di una previsione – anche provvisoria – che consenta il mantenimento del rapporto genitore-figlio, anche laddove il genitore sia sottoposto al regime speciale di detenzione.
La norma di riferimento è l’art. 4 del decreto legge n. 29 del 2020, trasfuso nell’art. 2-quinquies del decreto legge n. 28 del 2020, così come convertito con le modifiche della legge di conversione n. 70 del 2020.
La Consulta si riunirà il 9 marzo 2021.
Valeria Cianciolo

Giovedì, 21 Gennaio 2021
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | covid-19 | Minori | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Reggio Calabria
Trib. per i minorenni di Reggio Calabria, Ord. rimessione 16 giugno 2020 – Pres. Di Bella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

«[…] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile»; «[…] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis 2-quater lett. b), terzo periodo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive»
 

autore: Cianciolo Valeria