Disconoscimento di paternità . Nessuna violazione della privacy se il ginecologo rilascia un certificato ad una paziente - Cass. Pen., Sez. V, sent. 7 gennaio 2021 n. 318
Nel caso di specie, la violazione del segreto professionale e la diffamazione aggravata si erano prescritti.
L’affermazione di responsabilità rilevante ai soli effetti civili trova fondamento nel fatto che l’imputato ginecologo aveva rilasciato un certificato medico e aveva rivelato senza giusta causa circostanze riservate inerenti alla sfera sessuale procreativa del marito della donna. L’imputato aveva leso la reputazione del marito della donna di professione Notaio, trasmettendo al consiglio notarile la nota di replica depositata presso l’ordine dei medici.
Venerdì, 8 Gennaio 2021
Giurisprudenza
| Legittimità
| Accertamento paternità e maternità
| Procreazione assistita
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Il certificato medico esibito in un procedimento per disconoscimento della paternità proposto dal marito della donna a seguito della separazione e dell’avvenuta nascita della figlia tramite PMA eterologa ha determinato le accuse al ginecologo che si è difeso affermando che il segreto professionale cede dinanzi alla tutela dei diritti del minore.
Accolto il ricorso del medico.
Rimane fermo il principio che pur se il marito è legittimato a proporre, nel termine di decadenza di legge, l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito a mezzo di procreazione medicalmente assistita eterologa della moglie, tale legittimazione non sussiste allorché si accerti che il marito stesso aveva consentito, anche con comportamenti concludenti, a siffatta tecnica di procreazione.
Disconoscimento di paternità – privacy – Fecondazione eterologa – Rif. Leg. art. 622 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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