La costituzione di un fondo patrimoniale è idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori - Trib. Brescia, Sez. fall., sent., 23 giugno 2020
La costituzione di un fondo patrimoniale è idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori
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Ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, non è necessario che l'attore risulti titolare nei confronti del convenuto di un credito definitivamente accertato, ma è sufficiente che egli possa vantare una ragione di credito, ovverosia, anche soltanto una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile. In secondo luogo, occorre che il debitore compia un atto idoneo ad incidere sul proprio patrimonio determinandone una alterazione peggiorativa nel senso tanto di una possibile riduzione dei cespiti attivi quanto di una ipoteca assunzione di nuovi obblighi o passività. Ciò posto, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale nel quale venga conferito l'intero patrimonio immobiliare (seppur in comunione indivisa) del debitore, deve considerarsi atto idoneo ad arrecare – a seconda dei casi – un pregiudizio alle ragioni dei creditori non soltanto in una prospettiva meramente quantitativa ma anche in una dimensione "qualitativa", posta la nota limitazione di cui all'art. 170 c.c..
Fondo patrimoniale – Azione revocatoria – Rif. Leg. artt. 170, 2901 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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