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I crediti che possono essere esecutati sui beni conferiti nel fondo patrimoniale - Trib. Pistoia, 2 ottobre 2020

I crediti che possono essere esecutati sui beni conferiti nel fondo patrimoniale

Domenica, 6 Dicembre 2020
Giurisprudenza | | Processo civile | Fondo patrimoniale | Merito Sezione Ondif di Pistoia
Trib. Pistoia, 2 ottobre 2020 – Giud. Piccinni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia, per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Nell'enunciare il suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi).

esecuzione forzata – opposizione - fondo patrimoniale – separazione dei beni – Rif. Leg. artt. 615, 619 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria