Niente cittadinanza se il coniuge è responsabile della nullità del matrimonio. Cass. 11 novembre 2020 n. 25441
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Una cittadina russa contraeva matrimonio con un italiano nel 2006 e chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana, che otteneva nel 2010. A seguito della declaratoria di nullità del matrimonio il Ministero del'Interno revocava la cittadinanza. Il Tribunale di Venezia, adito dalla donna, accoglieva la sua domanda, ritenendo che l'art. 5 della L. 91 del 1992 richiede la mera sussistenza del matrimonio nel momento in cui la cittadinanza è concessa, irrilevante ogni successivo mutamento.
Di diverso avviso la Corte d'Appello nonché il giudice di legittimità, i quali ritengono viceversa che la sentenza di nulità impedisce il dispiegarsi degli effetti del matrimonio e fra questi anche l'acquisto della cittadinanza juris communicatione.
In particolare per la Cassazione l’acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio non si produce come conseguenza automatica del matrimonio con un cittadino italiano, essendo necessario l’intervento dell’amministrazione, alla quale è demandata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, che vanno non valutati, ma accertati.
Nel caso di specie neppure operava la deroga alla regola generale della retroattività della pronuncia di nullità prevista dall’art. 128 c.c., per il caso di matrimonio putativo, dal momento che la moglie era consapevole dei motivi di nullità, in quanto a lei imputabili.
rif. leg.: Legge 91/1992; art. 122, comma 3, n. 1 c.c.; art. 128 cc
editor: Fossati Cesare
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