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Le azioni di nullità  non si trasmettono agli eredi salvo che l'evento morte sopravvenga nel corso del giudizio - Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 16 ottobre 2020, n. 22599

Le azioni di nullità non si trasmettono agli eredi salvo che l'evento morte sopravvenga nel corso del giudizio

Domenica, 1 Novembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Nullità del matrimonio
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 16 ottobre 2020, n. 22599 – Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le azioni di nullità non si trasmettono agli eredi salvo che l'evento morte sopravvenga nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della stessa nullità. Nel caso in esame, la dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice canonico costituisce lo strumento per rendere operativa nel nostro ordinamento la predetta statuizione oggetto di diverso giudizio. D'altra parte, la sopravvenienza nel corso del giudizio della morte di uno dei coniugi non è un atto interruttivo, né determina la cessazione della materia del contendere, ma consente la prosecuzione del procedimento salva l'esigenza (garantita nella specie con l'atto d'intervento) di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa.
La sentenza è in linea con la giurisprudenza di legittimità che in passato ha affermato che la morte di uno dei coniugi, la quale implica, se verificatasi dopo l'introduzione del giudizio davanti al tribunale ecclesiastico, il subingresso degli eredi nell'azione di nullità ex art. 127 c.c., non costituisce evento irrilevante, qualora sopravvenga nel corso del giudizio di delibazione, ma comporta l'obbligo per il giudice della delibazione di ricostituire il contraddittorio nei confronti di detti eredi, e, correlativamente, la legittimazione di costoro a compiere gli atti inerenti alla loro qualità di parti
 
Sentenze ecclesiastiche di nullità -  delibazione – azione di nullità – Rif. Leg. art. 127 c.c., art. 797 c.p.c. 

autore: Cianciolo Valeria