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Amministrazione di sostegno e capacità  di donare e testare. Cass. civ. Sez. II, Ord., 28 agosto 2020, n. 18042

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall’art. 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 28 agosto 2020, n. 18042; Pres. Lombardo, Rel. Cons.Criscuolo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall’art. 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

autore: Zadnik Francesca