Amministrazione di sostegno e capacità di donare e testare. Cass. civ. Sez. II, Ord., 28 agosto 2020, n. 18042
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall’art. 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall’art. 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
editor: Zadnik Francesca
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