
Amministrazione di sostegno e capacità di donare e testare. Cass. civ. Sez. II, Ord., 28 agosto 2020, n. 18042
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall’art. 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
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In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c., e art. 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall’art. 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
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