AdS. Consentite le comunicazioni fra G. T. e beneficiaria tramite e-mail - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2024 n. 7414
L'art. 410 c.c. — nella parte in cui impone all'amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, anche il giudice tutelare — dimostra come, in ogni caso, la volontà del beneficiario e le sue opinioni debbano essere tenute in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità, e pur se il giudice tutelare dovrà vagliare se detta volontà non si ponga in contrasto con gli interessi primari del beneficiario stesso.
Il giudice tutelare, per garantire questi diritti ed esercitare adeguatamente il dovere di vigilanza anche al fine di modificare o integrare "in ogni tempo" anche di ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, deve essere in grado di interloquire rapidamente e senza eccessive formalità tanto con l'amministratore quanto con il beneficiario, e anche con i soggetti che operano nella rete di protezione costruita intorno a quest'ultimo (i familiari, i servizi sociali, gli operatori sanitari). Il giudice tutelare è infatti un giudice di prossimità, cui si possono rivolgere istanze anche verbalmente e non necessariamente con la intermediazione della difesa tecnica.
Amministratore di sostegno – Giudice Tutelare - Volontà del beneficiario - Rif. Leg. artt. 407 e 410 cod. civ.; art. 43 disp. att. c.c.; Legge 9 gennaio 2004 n. 6; Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sulle persone con disabilità
editor: Cianciolo Valeria
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