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Domande di addebito e risarcimento nel giudizio di separazione. Tribunale di Cuneo, 17 luglio 2020

Venerdì, 9 Ottobre 2020
Giurisprudenza | Responsabilità | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Cuneo
Tribunale di Cuneo, Est. Einaudi, sentenza n.369 del 17.07.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Addebito della separazione

Avendo il marito assolto all’onere della prova su di lui gravante, dimostrando la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie, sarebbe spettato a quest’ultima provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che tale violazione è sopravvenuta in un contesto familiare già disgregato.

Tale prova non può però dirsi raggiunta in quanto la moglie ha descritto le condotte oppressive e trascuranti del marito in modo del tutto generico e indeterminato ed ha portato alla luce solamente episodi marginali e non ben collocati nel tempo.

Va conseguentemente rigettata la domanda di contributo al proprio mantenimento formulata dalla moglie, mancando il requisito della non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente previsto dall’art. 156 c.c.

 

Domande risarcitorie

Vanno dichiarate inammissibili le reciproche domande di risarcimento del danno formulate dalle parti, in quanto “le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. 18870/2014).


* Si ringrazia l'avv. Luisa Scotta, associato Ondif sezione di Cuneo.

editor: Fossati Cesare