Anche se è stata proposta domanda di separazione il TM rimane competente a decidere della responsabilità genitoriale. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 03 settembre 2020, n. 18328
Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio.
Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio.
editor: Zadnik Francesca
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