Amministrazione di Sostegno: la competenza per territorio spetta al Giudice del luogo in cui il beneficiario aveva la residenza prima della detenzione. Cass. Sez. I civ, Ord. 17 luglio 2025, n. 19800

Cassazione civile sez. I - 17/07/2025, n. 19800 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salvo prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, implicando, tale ultimo criterio, il carattere volontario dello stabilimento, escluso per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora.

Qualora, come nella specie, il luogo della residenza anagrafica (dimora abituale) del beneficiario prima dello stato di detenzione fosse ubicato in Bra, nel circondario del Tribunale di Enna, la competenza relativa all'amministrazione di sostegno spetta al Giudice Tutelare presso il predetto Ufficio.

Conf. Cass. 7241/2020; Cass. 18943/2020.

Rif. Leg.: Art. 473-bis.52 c.p.c.

Amministrazione di sostegno - Competenza per territorio – Stato di detenzione del beneficiario - Dimora abituale antecedente alla condanna

editor: Fossati Cesare