Dichiarazione di adottabilità: la competenza territoriale spetta al Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale i minori si trovano al momento della proposizione della domanda nel precedente procedimento de responsabilitate. Cass. Sez. I Civ., Ord. 3 dicembre 2025, n. 31518

Mercoledì, 10 Dicembre 2025
Giurisprudenza | Competenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/12/2025, n. 31518 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora il procedimento di verifica dello stato di abbandono risulti preceduto dall'apertura di un procedimento "de potestate" nanti il Tribunale per i Minorenni competente per territorio in relazione alla abituale dimora dei minori, ai fini della dichiarazione di adottabilità la competenza spetta inderogabilmente al Giudice del luogo in cui si trovavano i medesimi minori quando sono iniziati gli accertamenti a loro tutela sin dall'inizio del procedimento "de potestate", nel corso del quale è stato ravvisato il pregiudizio imminente ed irreparabile per gli stessi, essendo emerso il loro stato di abbandono morale e materiale quale circostanza di fatto desumibile dalle condizioni di vita cui i minori erano sottoposti.

Nella fattispecie, il procedimento di adottabilità instaurato su ricorso del P.M.M. era preceduto dal procedimento "de potestate" dinanzi al medesimo Tribunale per i Minorenni, nel corso del quale era stato emesso il provvedimento indifferibile, ex art. 473-bis.15 c.p.c., di sospensione della responsabilità della madre e del padre di una delle due minori, nonché di collocamento delle minori in una idonea comunità, unitamente alla madre, ove ella fosse stata disponibile e ciò in ragione del gravissimo pregiudizio patito dalle bamine a causa della sospetta tossicodipendenza dei genitori, nonché del nuovo marito convivente della madre, della frequentazione di ambienti delinquenziali da parte dei genitori, "grave trascuratezza ed incuria, evasione scolastica, instabilità abitativa, tendenza a rendersi irreperibili mediante continui spostamenti sul territorio" da parte dei genitori.

La successiva collocazione delle bambine in struttura non può radicare la competenza di altro Tribunale, trattandosi di circostanza sopravvenuta, in una situazione "contingente e provvisoria", che aveva già visto radicarsi il giudizio "de potestate" nanti il Tribunale per i Minorenni del luogo di dimora abituale delle minori al momento della domanda.

 

Rif. Leg.: Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di adottabilità – Procedimento de potestate – Pregiudizio per le minori – Stato di abbandono morale e materiale – Competenza per territorio – Collocamento in struttura

editor: Fossati Cesare