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I genitori devono astenersi dalla pubblicazione di foto del figlio sui social senza il suo consenso - Trib. di Chieti, sent. 21 luglio 2020

I genitori devono astenersi dalla pubblicazione di foto del figlio sui social senza il suo consenso

Mercoledì, 9 Settembre 2020
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Divorzio Tribunale di Chieti
Trib. di Chieti, sent. 21 luglio 2020 – Pres. Campli, Giud. Rel. Valletta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Chieti ritiene che la pubblicazione delle foto su internet è materia che può essere rimessa alla volontà del minore, essendo di regola lo stesso, a quell’età, in grado di gestire il diritto alla privacy a ciò connesso. In considerazione dell’età del minore, prossimo ai 17 anni, è stata evidenziata l’elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso. Tale affermazione è, peraltro, perfettamente in linea con il quadro normativo vigente che attribuisce ai c.d. grandi minori (quelli che abbiano raggiunto 16 anni, e in alcuni casi 14 anni di età) ampi margini di autodeterminazione.
Pur in mancanza di un espresso richiamo normativo, è da ritenere che la pronuncia trovi il suo fondamento nel dettato dell'art. 10 c.c., concernente la tutela del diritto all'immagine, nonché degli artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto.

Divorzio - Affidamento minori - Privacy – Rif. Leg. art. 10 cod. civ.; art. 16, comma 1, Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo 20.11.1989, ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176

autore: Cianciolo Valeria