La funzione assistenziale dell'assegno divorzile - Corte d'Appello di Trieste, sent. 16 luglio 2020
La funzione assistenziale dell’assegno divorzile
Si ringrazia l’Avv. Carla Nassetti, Avvocato del Foro di Bologna e associata ONDIF della locale Sezione felsinea, per la segnalazione del provvedimento
Corte d’Appello di Trieste, sent. 16 luglio 2020 – Pres. Rel. Puccini
Escluso che l’assegno sia dovuto per perpetuare il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, l’accertamento dello squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come antefatto fattuale, necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5 c. VI, prima parte, della L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita (assistenziale, perequativa e compensativa) di tale assegno.
Accertata l’esistenza e la quantificazione dell’entità dello squilibrio determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico – patrimoniale dei coniugi, nel caso di specie si è constatato che la disparità economico reddituale non fosse frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro.
La Corte d’Appello ha, alla luce di queste considerazioni, riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie tenendo in considerazione la sola funzione assistenziale dello stesso.
Assegno divorzile – funzione assistenziale - Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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