Separazione fra coniugi e restituzione di somme date a mutuo - Trib. Bologna, sent. 6 febbraio 2020
Separazione fra coniugi e restituzione di somme date a mutuo
La disciplina inerente ai doveri scaturenti dal matrimonio di cui agli artt. 143 e ss. c.c., e quella sul regime patrimoniale sulla separazione dei beni, non escludono che tra i coniugi possa aversi la stipula di contratti di mutuo a favore dell’uno o dell’altra, quindi non è detto che tutti gli spostamenti di capitale tra l’una e l’altra parte della coppia debba ricondursi sempre al dovere di contribuzione economica ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, l’episodicità dei versamenti oggetto di causa (quattro in cinque anni), nonché il rilievo che questi erano effettuati in momenti legati a periodi di affaticamento della situazione patrimoniale delle società della moglie, non è stata dimostrata la sussistenza di un unico contratto di mutuo, alimentato dai vari emolumenti, ma di singoli negozi di prestito, uno per ciascun bonifico effettuato dall’attore.
Regime patrimoniale della famiglia - Coniugi separati - Mutuo informale - Condizioni - Restituzione - Termine giudiziale - Rif. Leg. artt. 143, 1815,1817,1854,2034, 2730, 2733 c. c.; artt.228, 231 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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