Nel giudizio sull'assegno di divorzio si è tenuti a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti nelle more del giudizio. Cass. 13 marzo 2020, n. 7230
La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
editor: Zadnik Francesca
|
Lunedì, 27 Luglio 2026
Assegno divorzile |
|
Lunedì, 8 Giugno 2026
La disoccupazione del figlio maggiorenne non può rimanere a carico del genitore ... |
|
Mercoledì, 13 Maggio 2026
Accollo del mutuo in separazione consensuale e mancata previsione nel divorzio - ... |
|
Giovedì, 26 Marzo 2026
La funzione degli ordini di protezione - Tribunale di Pavia, Sez. III, ... |



