Il figlio maggiorenne non è legittimato ad agire per il credito di mantenimento, salvo abbia presentato domanda autonoma.Tribunale di Marsala, 31 gennaio 2020
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Opposizione a precetto - atto di precetto azionato dal figlio maggiorenne beneficiario dell'assegno.
Eccepito dal genitore obbligato il difetto di legittimazione attiva - il titolo: sentenza di separazione, intervenuta fra i genitori, poneva a carico del genitore l'obbligo di versare direttamente al figlio l'assegno di mantenimento.
Parte opposta aveva nel frattempo notificato un nuovo precetto sostitutivo del primo.
L'intimazione di un nuovo precetto comporta revoca del precedente non in assoluto, bensì solo per ciò che attiene al quantum, viceversa dovendosi ritenere non rinunciata la pretesa fatta valere.
Residua l'accertamento in punto an. L'oggetto dell'opposizione al precetto è il rapporto sostanziale sottostante.
Nonostante l'art. 155-quinquies cc (oggi 337-septies) preveda il mantenimento a favore del figlio, permane la legittimazione del genitore convivente agire per il rimborso, salvo un'autonoma domanda del figlio.
Nella fattispecie il figlio ha legittimazione a ricevere il contributo, ma non ad esigerlo giudizialmente.
* si ringrazia l'avv. Carla Angileri, responsabile Ondif Regione Sicilia.
autore: Fossati Cesare
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