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L'attribuzione del nuovo nome consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente. Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 febbraio 2020, n. 3877

Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 febbraio 2020, n. 3877 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attribuzione del nuovo nome pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 della norma anzidetta, sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità.

autore: Zadnik Francesca