L'attribuzione del nuovo nome consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente. Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 febbraio 2020, n. 3877
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L'attribuzione del nuovo nome pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 della norma anzidetta, sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità.
autore: Zadnik Francesca
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