Non necessario l’intervento chirurgico ai fini della rettificazione del sesso: accoglibile anche la contestuale domanda di divorzio. Tribunale di Firenze, sent. 15 aprile 2025

Venerdì, 25 Aprile 2025
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Merito
Tribunale di Firenze, sez. I, sentenza 15.04.25, n. 1308 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nelle ipotesi in cui il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo siano sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico di riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e degli interventi della Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzione sentenza n. 143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150)

Va pertanto accolta la conseguente domanda di adeguamento dei dati del registro di stato civile con correzione dell’atto di nascita nelle parti relative al genere e al nome. In considerazione di quanto disposto dall’art. art. 31 della L. 150/2011 - “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili” – qualora le parti non abbiano chiesto di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato mediante unione civile registrata, va accolta anche la domanda di immediata cessazione del vincolo matrimoniale alle condizioni concordate tra le parti, se adeguate per la tutela della prole.

Rif. Leg.   D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 31; L. 14 aprile 1982 n. 164, art. 1

Disforia di genere – Trattamento chirurgico - Domanda di rettificazione del sesso – Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio

Nella fattispecie, parte attrice chiedeva al Tribunale di Firenze di accertare il suo diritto ad ottenere l’attribuzione di sesso femminile e di disporre l’immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome, contestualmente autorizzando il trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere maschile al femminile. Chiedeva inoltre di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in atto di citazione.

Costituendosi in giudizio, la moglie nulla opponeva in merito all’attribuzione di sesso femminile; aderiva inoltre alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate dal marito.

Il Tribunale di Firenze si uniforma alla interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 della Legge 14.4.1982 n. 164 non ritenendo obbligatorio, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo.

Dichiara pertanto che nulla osta alla sottoposizione ai trattamenti richiesti da parte attrice, disponendo la rettificazione dell’atto di nascita e, contestualmente, nel medesimo provvedimento, in assenza di domanda di unione civile, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio  alle condizioni concordate dalle parti e riportate nell’atto di citazione.

editor: Fossati Cesare