RGPD e transidentità: la rettifica dei dati relativi all'identità di genere non può essere subordinata alla prova di un trattamento chirurgico - CGUE, Sez. I, Sent., 13 marzo 2025, causa C-247/23
Martedì, 18 Marzo 2025
Giurisprudenza
| CEDU/UE
| Diritto internazionale
| Rettificazione di sesso
| Trattamento dei dati personali
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In forza del RGPD e, in particolare, del principio di esattezza enunciato da quest'ultimo, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali che lo riguardano e sono inesatti. Uno Stato membro non può invocare l'assenza, nel proprio diritto nazionale, di una procedura di riconoscimento giuridico della transidentità per ostacolare l'esercizio del diritto di rettifica. Infatti, sebbene il diritto dell'Unione non pregiudichi la competenza degli Stati membri nel settore dello stato civile delle persone e del riconoscimento giuridico della loro identità di genere, tali Stati devono tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, rispettare il diritto dell'Unione, compreso il RGPD, letto alla luce della Carta.
Ne consegue che, il RGPD deve essere interpretato nel senso che esso impone a un'autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi all'identità di genere di una persona fisica qualora tali dati non siano esatti, ai sensi di tale regolamento. Inoltre, ai fini dell'esercizio del suo diritto di rettifica, tale persona può essere tenuta a fornire gli elementi di prova pertinenti e sufficienti che possono ragionevolmente essere richiesti per dimostrare l'inesattezza di detti dati. Tuttavia, uno Stato membro non può in alcun caso subordinare l'esercizio del diritto di rettifica alla presentazione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Principio di esattezza – Diritto di rettifica – Limitazioni – Dati relativi all’identità di genere – Dati inesatti al momento della loro iscrizione in un registro pubblico – Mezzi probatori – Prassi amministrativa consistente nel richiedere la prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale; Rif. Leg. Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5, paragrafo 1, lett. d), 16 e 23.
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Principio di esattezza – Diritto di rettifica – Limitazioni – Dati relativi all’identità di genere – Dati inesatti al momento della loro iscrizione in un registro pubblico – Mezzi probatori – Prassi amministrativa consistente nel richiedere la prova di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale; Rif. Leg. Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5, paragrafo 1, lett. d), 16 e 23.
editor: Ferrandi Francesca
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