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Gli elementi che determinano la titolarità dell'assegno di separazione o divorzio debbono essere individuati solo in corso di causa. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 9 gennaio 2020, n. 174; Pres. Scaldaferri, Cons. Rel. Acierno

Venerdì, 24 Gennaio 2020
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 9 gennaio 2020, n. 174; per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus e trovando applicazione il giudizio di revisione della L. n. 898 del 1970, ex art. 9, soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito.


autore: Zadnik Francesca