Non si possono produrre nuovi documenti in appello se non viene esercitata un'istanza di remissione in termini. Corte d'Appello di Venezia, 2 dicembre 2019
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La corte ha confermato una sentenza di primo grado, che ha
confermato un assegno divorzile in favore della ex moglie, ritenendo che
l'obbligato non avesse dimostrato il sensibile deterioramento delle sue
condizioni economiche tali da impedirgli di erogare nella stessa misura detto
contributo; avesse occultato parte dei propri conti correnti al fine di evitare
la ricostruzione della propria capacità reddituale; lo svolgimento di attività
in una Repubblica russa ove sui redditi vi è una flat tax estremamente
conveniente; da ultimo non prende in considerazione documentazione dimessa a
ridosso dell'udienza perché salva richiesta di rimessione in termini ex
articolo 153 cpc nel caso di specie non presentata, la facoltà di produrre
nuovi documenti in appello va esercitata a pena di decadenza con la
costituzione in giudizio entro il termine fissato dagli articoli 165 e 166 cpc.
* Si ringrazia l'avv. Marika De Bona del Foro di Verona.
autore: Fossati Cesare
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