L'intero patrimonio della richiedente l'assegno è frutto di elargizioni del marito che esauriscono i suoi obblighi. Corte di Cassazione, 30 agosto 2019 n. 21926
Il primo accertamento ha ad oggetto lo squilibrio economico fra le parti.Il secondo ha ad oggetto il patrimonio (ingente) della richiedente l'assegno.Medio tempore sono intervenuti nuovi
parametri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio
indicati dalle Sezioni Unite: l'assegno
di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile, ma in pari
misura compensativa e perequativa.In ipotesi di patrimoni per entrambi ingenti, possono operare solo i criteri compensativo e perequativo.L'oggettivo
squilibrio fotografato dal quadro comparativo delle due situazioni non
discende dall'impostazione della vita coniugale e familiare, godendo
il controricorrente di una condizione di enorme ricchezza personale
acquisita ben prima del matrimonio con la ricorrente e non
influenzata dalla conduzione della vita familiare.Decisivo rilievo, nel negare il diritto all'assegno, assume il fatto, non contestato, della
formazione dell'intero patrimonio della ricorrente da parte del marito.
editor: Fossati Cesare
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