Spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo. Cass. civ. Sez. II, Ord., 22 ottobre 2019, n. 26873; Pres. San Giorgio, Con. Rel. Tedesco
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In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell'incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l'incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l'incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.
autore: Zadnik Francesca
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