La moglie che si licenzia volontariamente e non si occupa dei figli non ha elementi per richiedere l'assegno divorzile. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 18 ottobre 2019, n. 26594
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La funzione riequilibratrice del reddito dell' assegno divorzile, non ha come obiettivo quello di ripristinare il tenore di vita goduto dai
coniugi in costanza di matrimonio, quanto piuttosto quello di riconoscere il ruolo e il contributo "fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare
al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia."Corte di Cassazione, sez. VI Civile
– 1ordinanza 7 giugno – 18 ottobre 2019, n. 26594. Nella specie la moglie si era licenziata per tornare a vivere dai genitori
e non aveva reperito alcuna attività lavorativa in zona, non occupandosi nemmeno dei figli, collocati presso il padre.
In questo caso l'impossibilità, sempre se esistente, da parte della ex moglie, di procurarsi i mezzi economici necessari a provvedere
alle sue necessità non è il risultato di un'incapacità lavorativa o di fattori esterni alla sua volontà, ma di una sua libera scelta di
abbandonare il lavoro che le garantiva un reddito fisso. La Corte inoltre non ha rilevato un particolare contributo della ricorrente
alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia e neppure un sacrificio delle sue aspirazioni lavorative per motivi
familiari. Queste le ragioni della revoca dell'assegno divorzile.
La funzione riequilibratrice del reddito dell' assegno divorzile, non ha come obiettivo quello di ripristinare il tenore di vita goduto dai
coniugi in costanza di matrimonio, quanto piuttosto quello di riconoscere il ruolo e il contributo "fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare
al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia."Corte di Cassazione, sez. VI Civile
– 1ordinanza 7 giugno – 18 ottobre 2019, n. 26594. Nella specie la moglie si era licenziata per tornare a vivere dai genitori
e non aveva reperito alcuna attività lavorativa in zona, non occupandosi nemmeno dei figli, collocati presso il padre.
In questo caso l'impossibilità, sempre se esistente, da parte della ex moglie, di procurarsi i mezzi economici necessari a provvedere
alle sue necessità non è il risultato di un'incapacità lavorativa o di fattori esterni alla sua volontà, ma di una sua libera scelta di
abbandonare il lavoro che le garantiva un reddito fisso. La Corte inoltre non ha rilevato un particolare contributo della ricorrente
alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia e neppure un sacrificio delle sue aspirazioni lavorative per motivi
familiari. Queste le ragioni della revoca dell'assegno divorzile.
autore: Zadnik Francesca
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