Se la convivenza non convola a nozze vanno restituite le somme versate per l'immobile, se il conferimento non si traduce nell'acquisto della proprietà del bene. Cass. civ. Sez. II, Ord., 3 ottobre 2019, n. 24721 – Pres. Manna, Cons. Rel. Fortunato
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Una volta terminata la convivenza l'ex convivente che aveva versato all'altro il denaro necessario al fine di contribuire alla costruzione della loro futura casa coniugale ha diritto al rimborso delle somme versate solo se il conferimento non si traduce nell'acquisto della proprietà del bene.
autore: Zadnik Francesca
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