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L'elevato squilibrio economico fra le parti non giustifica ex se il contributo economico all'ex coniuge. Corte di Cassazione, 9 agosto 2019 n. 21234

Giovedì, 19 Settembre 2019
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito
Cass. civ. Sez. I, Sentenza 09-08-2019, n. 21234 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di divorzio - assegno 

La nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale finalizzata alla conservazione del tenore di vita.

Oggi il parametro è stato sostituito con quello di indipendenza economica.

Questa interpretazione non è stata sovvertita, bensì solo corretta da SSUU 18287 del 2018, di talché:

a) il parametro della conservazione del tenore di vita non ha più cittadinanza nel sistema;

b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la determinazione dell'assegno grava esclusivamente sul coniuge richiedente;

c) l'assegno svolge l'imprescindibile finalità principalmente assistenziale.

Secondo la Corte, il mero dato numerico dello squilibrio economico fra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non devono far rientrare in gioco, in maniera surrettizia, il parametro della conservazione del tenore di vita matrimoniale, né deve gravare sul coniuge obbligato la prova dell'autosufficienza economica dell'istante.

autore: Fossati Cesare