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I messaggi telefonici costituiscono prova ai fini del rimborso delle spese straordinarie. Corte di Cassazione 17 luglio 2019 n. 19155

Cass. civ. Sez. I, Ord., 17-07-2019, n. 19155 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Procedimento monitorio ai fini del rimborso delle spese straordinarie anticipate dal genitore nell'interesse del figlio minore - opposizione a decreto ingiuntivo - valore di prova degli sms scambiati fra le parti - adesione all'iscrizione all'asilo e costi della retta.
In linea con il precedente di Cass. 21.02.19 n. 5141, la Corte ha chiarito che l'sms - short message service - contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti rientranti nella previsione di cui all'art. 2712 c.c., pertanto, benché privo di firma, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentati, se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime.
D'altro canto il disconoscimento perché sia idoneo a far perdere a detti elementi la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato, esplicito e si realizza nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. 

editor: Fossati Cesare