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Il figlio beneficiario del fondo patrimoniale può agire in giudizio per far valere i propri interessi. Cass. civ. Sez. I, Ord del 4 settembre 2019, n. 22069; Pres. Genovese; Rel. Tricomi.

Venerdì, 13 Settembre 2019
Giurisprudenza | | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord del 4 settembre 2019, n. 22069; Pres. Genovese; Rel. Tricomi. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quale beneficiario del fondo patrimoniale, sono strumenti di protezione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ciò vale anche per il figlio maggiorenne, ovvero divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, non potendosi ritenere solo perciò che non abbia più interesse ad agire, in assenza di elementi da cui desumere che il figlio è uscito dalla famiglia ove, il fondo patrimoniale non sia cessato ed egli ne continui a beneficiare.

autore: Zadnik Francesca