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Non può parlarsi di mutuo se le rimesse patrimoniali si inseriscono in un contesto di vita familiare - Tribunale di Modena, sent. 21 luglio 2021

Venerdì, 22 Ottobre 2021
Giurisprudenza | Merito | | Sezione Ondif di Modena
Tribunale di Modena, sent. 21 luglio 2021 - Giud. Pagliani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, giacché l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che infatti possono avvenire per svariate ragioni, con la conseguenza che l'onere della prova incombente sull’attore può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi i predetti elementi del fatto costitutivo della pretesa.


Separazione dei coniugi - Regime di separazione dei beni - Mutuo -  Esborsi di un coniuge - Qualificazione - Condizioni - Esclusione - Rif. Leg. artt. 1813, 2697 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria