Non può parlarsi di mutuo se le rimesse patrimoniali si inseriscono in un contesto di vita familiare - Tribunale di Modena, sent. 21 luglio 2021
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, giacché l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che infatti possono avvenire per svariate ragioni, con la conseguenza che l'onere della prova incombente sull’attore può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi i predetti elementi del fatto costitutivo della pretesa.
Separazione dei coniugi - Regime di separazione dei beni - Mutuo - Esborsi di un coniuge - Qualificazione - Condizioni - Esclusione - Rif. Leg. artt. 1813, 2697 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
Giovedì, 16 Dicembre 2021
Art. 179 cod. civ. La partecipazione all'atto del coniuge non acquirente non ... |
Giovedì, 2 Dicembre 2021
Conflitto fra regime successorio e regime di comunione legale - Tribunale di ... |
Giovedì, 28 Ottobre 2021
Presupposti art. 170 c.c.: l'onere della prova spetta a chi intenda avvalersi ... |
Mercoledì, 20 Ottobre 2021
Comunione "de residuo", natura giuridica ed effetti della divisione: la parola alle ... |