Riserva mentale e nullità del matrimonio. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 25 giugno 2019, n. 17036 -Pres. Di Virgilio, Rel. Acierno
La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza. In mancanza, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In tali ipotesi, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia, trattandosi di un profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità.
editor: Zadnik Francesca
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