Non sussiste falso ideologico se l’atto di matrimonio con scelta del regime di separazione dei beni è sottoscritto dalla moglie straniera in assenza dell’interprete. Cass. sez. I civ. sent. 21 luglio 2025, n. 20419

Cassazione civile sez. I - 21/07/2025, n. 20419 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il travisamento della prova, per essere ammissibilmente denunciato, richiede che venga prospettata una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova e che tale svista sia decisiva. Esso trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale

La nozione di decisività concerne non il fatto, sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Nella fattispecie, ritenuta irrilevante l'analisi documentale, anche nell'ipotesi in cui i fatti come narrati dalla ricorrente fossero stati veri e provati, l'azione dalla stessa richiesta sarebbe stata comunque inammissibile, in quanto la documentazione prodotta in giudizio prova che la moglie possedeva, prima di contrarre matrimonio, una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto e la portata delle proprie dichiarazioni.

Rif. Leg.: Art. 161 c.c.; Art. 221 c.p.c.

Atto di matrimonio – Separazione dei beni – Querela di falso – Falso ideologico - Travisamento della prova – Fatto decisivo

editor: Fossati Cesare