La convivenza come coniugi, quale situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, deve qualificarsi come eccezione di parte in senso stretto o è rilevabile d’ufficio? Cass. sez. I civ. ord. 26 novembre 2025, n. 30993
Non condividendosi, se non con riferimento alla questione pregiudiziale ivi posta, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379, secondo la quale la convivenza come coniugi, quale situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto (exceptio iuris), opponibile da un coniuge, esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, si rimette alle Sezioni Unite la decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, c.p.c., dovendosi stabilire se piuttosto i fatti che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano comunque rilevabili d'ufficio una volta acquisiti agli atti del processo.
A sostegno di tale posizione, preliminarmente si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio e affidare all'esclusiva iniziativa della parte il potere di rilevare quei fatti, ancorché risultanti dagli atti del procedimento di delibazione, che appaiono indispensabili per valutare l'eventuale incompatibilità della delibanda sentenza con l'ordine pubblico, equivarrebbe a rendere di fatto derogabile, a opera delle parti stesse, il limite di ordine pubblico connesso alla convivenza triennale.
Consentendo al giudice di trarre dagli atti, in particolare dalla lunga durata del matrimonio da cui siano nati figli (mantenuti, istruiti ed educati da entrambi coniugi, e in mancanza di elementi contrari), la prova dell'intervenuta instaurazione di un duraturo e radicato matrimonio-rapporto, non costituente materia di eccezione in senso stretto, si darebbe la possibilità di rendere effettivamente operante il limite dell'ordine pubblico.
Ragionando in termini di eccezione in senso stretto come tale rilevabile soltanto a istanza della parte si determina peraltro una irragionevole inversione dell'onere della prova.
Rif. Leg.: Artt. 166, 167, 374 c.p.c.; Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il giorno 18 febbraio 1984
Convivenza ultra-triennale – Nullità del matrimonio – Delibazione sentenza ecclesiastica. Eccezione di parte – Rilevabilità d’ufficio – Rimessione alle Sezioni Uniteeditor: Fossati Cesare
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