Rilevabili d'ufficio le cause di nullità del testamento diverse da quelle prospettate dalla parte istante, senza che ciò comporti violazione dell'art. 112 c.p.c. Tribunale di Lucca, sent. 4 dicembre 2018 – Pres. Giuntoli, Giud. Rel. Est. Morelli
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Sono rilevabili d'ufficio le cause di nullità del testamento diverse da quelle prospettate dalla parte istante, senza che ciò comporti violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento, ai sensi dell'art. 591 comma 2, n. 3 c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
autore: Zadnik Francesca
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