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Sono dovute dal padre le somme per attività ricreative sostenute dalla madre nell'interesse del figlio anche se non concordate ma solo a lui comunicate. Tribunale di Verona, sentenza del 4 giugno 2019 n.1309

Giovedì, 13 Giugno 2019
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Merito Sezione Ondif di Verona
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A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il recupero delle spese accessorie da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale, il dissenso del genitore coobbligato non viene ritenuto adeguatamente motivato dal Tribunale, che ritiene fondata la richiesta di riconoscimento della debenza delle somme per attività ricreative sostenute dalla madre nell'interesse del figlio, anche se le stesse non erano state concordate, ma solo comunicate. La vicenda è singolare ed ha per oggetto il rimborso di spese accessorie mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale a prescindere dall'accordo con il genitore obbligato. Il titolo esecutivo era costituito da una sentenza della  C.d.A. di Venezia, nella passata controversia tra genitori non coniugati avente ad oggetto i rapporti economici e patrimoniali delle parti. La Corte aveva previsto l'obbligo di rimborso per spese accessorie sostenute per il figlio minore a prescindere dall'accordo, atteso il carattere manifestamente ostruzionistico del padre nell'opporre generici rifiuti alle richieste di rimborso presentate in passato dalla madre. Tale provvedimento non è stato impugnato in Cassazione. Negli anni successivi il genitore obbligato ha mantenuto la stessa condotta senza rimborsare le spese sostenute dalla madre per il figlio, con il quale aveva, inoltre, interrotto i rapporti. Richiesto da parte del genitore beneficiario il rimborso delle spese accessorie, tutte previamente comunicate ma sulle quali il genitore obbligato non aveva formulato un motivato dissenso o espresso in modo generico; veniva richiesto dalla madre un decreto ingiuntivo per le spese sostenute ed ottenuta la provvisoria esecuzione. Ad esito dell'opposizione il  Tribunale ha riconosciuto le spese come dovute, tra le quali la retta della scuola privata, la spesa della mensa poiché non poteva scindersi dalla retta della scuola, ed altre spese ricreative di pregio (corsi di sky e tennis) in quanto comunicate e compatibili con l'elevato reddito del genitore obbligato.

Si ringrazia la Collega Barbara Maria Lanza del Foro di Verona per la cortese segnalazione

autore: Zadnik Francesca