Il testamento non può essere interpretato sulla base di elementi estrinseci. Cass. 12 marzo 2019, n. 7025
La vicenda ha ad oggetto un testamento che, nel lontano 1943, lasciava all'Arcidiocesi di Napoli un immobile che era stato inizialmente destinato ad attività di religione e di culto, poi successivamente trasformato in immobile frazionato e locato a terzi. Gli eredi dell'originario testatore chiedono la decadenza del lascito in quanto l'onere di destinazione a fini di culto non era stato rispettato. Il punto consiste nelle modalità con cui tale onere era stato espresso, ossia con una lettera dattiloscritta successiva al testamento. La Corte afferma che l'interpretazione del testamento si caratterizza da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore e va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, e che al fine di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore deve farsi riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura. la mentalità, le abitudini espressive e l'ambiente di vita del testatore medesimo, di modo che il giudice del merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso. Il rispetto dei criteri ermeneutici che mirano a ricostruire l'effettiva volontà del testatore come espressa nel testamento impedisce tuttavia qualsiasi operazione che porti ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa.
editor: Fossati Cesare
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