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Impugnabilità dei provvedimenti emessi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. Corte di Cassazione, 12 dicembre 2018 n. 32071

Mercoledì, 16 Gennaio 2019
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. VI, 12 dicembre 2018, n° 32071 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno la Suprema Corte precisa i mezzi di impugnazione dei provvedimenti operando una distinzione tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d'interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario. Precisa dunque che i primi, che assumono carattere decisorio e possono acquisire efficacia di giudicato, sono impugnabili ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c. nanti la Corte d'Appello, mentre i secondi, sempre modificabili e revocabili in base alla situazione di fatto e ad una diversa valutazione delle circostanze, hanno carattere ordinatorio ed amministrativo, che ne consente la proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.). Vanno inquadrati nella seconda fattispecie anche i provvedimenti di designazione, revoca e sostituzione dell'amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto incaricato della misura di protezione.

autore: Fossati Cesare