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Commette peculato il tutore che omette di rendicontare gli importi incassati - Cass. Pen. 5 settembre 2018, n. 39982

Venerdì, 28 Settembre 2018
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Legittimità
Cass. Pen. 5 settembre 2018, n. 39982 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella vicenda in oggetto tutore e protutore ricorrevano avverso una sentenza che li aveva condannati per peculato a fronte della mancata rendicontazione di un risarcimento danni percepito in favore dell'interdetto. Asserivano di aver utilizzato gli importi de quo per spese in favore del tutelato senza peraltro fornirne le prove e senza dare conto dell'incasso della somma al Giudice Tutelare e sostenevano che la sentenza sarebbe viziata perché non sarebbe stata dimostrata la "effettiva distrazione"delle somme, non potendo l'appropriazione farsi discendere dalla mancata rendicontazione al giudice tutelare.
Rigetta il ricorso la Suprema Corte affermando che indubbiamente il tutore è pubblico ufficiale e che nel caso di specie la condotta di appropriazione non deriva dal mero dato formale della violazione dell'obbligo di rendiconto, ma dal fatto che gli imputati ricevettero obiettivamente una somma del cui uso, della cui destinazione, della cui gestione, tuttavia, nessuna giustificazione è stata fornita, né nel corso del procedimento civile, né in quello penale: avevano l'obbligo di "consegnare" giuridicamente quelle somme al legittimo avente diritto, mentre invece gestirono quelle somme come se fossero "proprie", senza fornire alcuna giustificazione e sottraendole all'amministrato, in tal modo non solo violando le procedure formali previste in tema di tutela degli interdetti, ma realizzando un'inversione del titolo del possesso uti dominus, con la conseguente appropriazione sanzionata dall'art. 314 cod. pen.

autore: Fossati Cesare