Per l'addebito della separazione si deve dimostrare insindacabilmente che il tradimento è stato causa della crisi e non conseguenza della stessa. Cass. n. 21576 del 3 settembre 2018.
Se sulla basa di accertamenti rigorosi e valutazioni complessive del comportamento delle parti si verifica che il tradimento è stato solo una mera conseguenza di una crisi già preesistente nella coppia e che non l'ha cagionata di per se stessa, allora la pronuncia di addebito della separazione non può essere effettuata. Se invece il tradimento è stato causa scatenante della fine del matrimonio secondo precise valutazioni, allora l'addebito va confermato.
editor: Zadnik Francesca
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Giovedì, 3 Settembre 2026
Addebito della separazione - Cass. Civ., 30 agosto 2026, n. 24849 |
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Martedì, 1 Settembre 2026
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Lunedì, 3 Agosto 2026
Violenza e addebito della separazione |
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Venerdì, 31 Luglio 2026
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